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Scheda

Ticket sanitari - Esenzione in base al reddito

Informazioni

Vuoi chiedere l'esenzione dal ticket sanitario per reddito?

Se la chiedi per la prima volta, rivolgiti al tuo Distretto Sanitario di appartenenza.

Se hai già goduto di questo diritto in passato, alla scadenza del certificato di esenzione potrai stamparne uno nuovo collegandoti al Portale Sanità della Regione del Veneto, inserendo il numero della tua tessera sanitaria cartacea, il codice fiscale e la AULSS di appartenenza. 

Se hai difficoltà ad utilizzare internet, rivolgiti alla tua AULSS.

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone di età superiore ai 65 anni il cui nucleo familiare abbia un reddito familiare complessivo inferiore ad € 36.151,98 (cod. 7R2)
  • le persone disoccupate e registrate presso i Centri per l'Impiego e i loro familiari a carico. Questi nuclei familiari devono avere un reddito complessivo inferiore ad € 8.263,31. Questa cifra è aumentata ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupazione deve risultare al momento di presentazione della domanda (cod. 7R3).
  • i titolari di assegno sociale e i loro familiari a carico (cod. 7R4)
  • i titolari di pensioni al minimo che abbiano compiuto 60 anni e i loro familiari a carico se il il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore ad € 8.263,31. Questa cifra è aumentata ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico (cod. 7R5).
  • gli appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo non superiore ad € 29,000 solamente per una parte della quota fissa prevista per la ricetta medica (cod. 7RQ).

Per saperne di più clicca qui.

Per il rinnovo della esenzione per i codici 7R3 è indispensabile recarsi presso il proprio Distretto Sanitario. 

La validità dei certificati di esenzione relativi ai codici 7R2, 7R3, 7R4 e 7R5 con scadenza 31 marzo 2013 è stata prorogata al 31 maggio 2013.

Ricorda che ai fini della esenzione si considera il reddito dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Per "nucleo familiare" non si intende quello anagrafico ma quello fiscale. In tal senso quindi il reddito del "nucleo familiare fiscale" è composto da quello dei coniugi (purchè non legalmente separati) e non dal reddito dei  figli o di altre persone che, pur coabitando, abbiano un reddito personale superiore ad € 2.840,51.

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A chi rivolgersi?

Aggiornato al Mar, 19/03/2013 - 13:39

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