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Scheda

Ticket sanitari - Esenzione in base al reddito

Informazioni

Vuoi chiedere l'esenzione dal ticket sanitario per reddito ?

Se devi presentare la richiesta per la prima volta, rivolgiti al  Distretto Sanitario di appartenenza.

Se hai già goduto di questo diritto in passato la Regione del Veneto, dopo avere effettuato un controllo sui tuoi redditi, ti invierà a mezzo posta un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Se non ricevi il certificato di esenzione entro il 30 aprile dovrai recarti presso il Distretto Sanitario di appartenenza per sottoscrivere una autocertificazione e ricevere un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Per l'anno 2012 la Regione del Veneto ha prorogato fino al 31 maggio 2012 la validità dei certificati di esenzione per reddito relativi ai codici 7R2 - 7R3 - 7R4 - 7R5.

I nuovi certificati di esenzione ti saranno inviati a casa in tempo utile. Se non riceverai entro il 31 maggio 2012 questo certificato potrai rivolgerti agli sportelli amministrativi del tuo Distretto Sanitario per l'autocertificazione.

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone di età superiore ai 65 anni il cui nucleo familiare abbia un reddito familiare complessivo inferiore ad € 36.151,98
  • le persone disoccupate e registrate presso i Centri per l'Impiego e i loro familiari a carico. Questi nuclei familiari devono avere un reddito complessivo inferiore ad € 8.263,31. Questa cifra è aumentata ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico. La condizione di disoccupazione deve risultare al momento di presentazione della domanda.
  • i titolari di assegno sociale e i loro familiari a carico
  • i titolari di pensioni al minimo che abbiano compiuto 60 anni e i loro familiari a carico se il il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore ad € 8.263,31. Questa cifra è aumentata ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico.

Ricorda che ai fini della esenzione è considerato il reddito dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Per "nucleo familiare" non si intende quello anagrafico ma quello fiscale. In tal senso quindi il reddito del "nucleo familiare fiscale" è composto da quello dei coniugi (purchè non legalmente separati) e non dal reddito dei  figli o di altre persone che, pur coabitando, abbiano un reddito personale superiore ad € 2.840,51.

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A chi rivolgersi?

Aggiornato al Mer, 04/04/2012 - 15:45

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