Stato, Regione, ULSS
E' la procedura che attribuisce ai coniugi la possibilità di accogliere all'interno della propria famiglia un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento garantendogli una vita serena.
Alla Regione spettano compiti organizzativi e di coordinamento al fine di sviluppare una rete di integrazione socio-sanitaria tra i vari servizi e il Tribunale dei minori, attività di informazione, preparazione ed accompagnamento per le coppie che desiderano adottare un bambino.
Ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati, nemmeno di fatto, che siano in grado di educare e mantenere i minori che intendono adottare.
L'età dei genitori adottivi deve superare di almeno 18 e di non più di 40 anni l'età del minore.
Offrire una famiglia a minori in stato di abbandono.
In qualsiasi momento.
La coppia che intende adottare un minore deve:
L. 184 del 4 maggio 1983 Disciplina delladozione e dellaffidamento dei minori
D.G.R. n. 1132 del 6 maggio 2008 Nuovo protocollo per adozioni nazionali e internazionali anno 2008
Aggiornata a: venerd́, 11 giugno 2010
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